Le "assoluzioni" del CSM: alcune significative pronunce disciplinari

Le “assoluzioni” del CSM: alcune significative pronunce disciplinari

Evidenziamo – affinché ciascuno possa farsene un’idea – alcune pronunce della Sezione Disciplinare del CSM che hanno assolto i magistrati dai loro addebiti.

SENT. n. 25 del 2019 – R.G. 129/2017

Presidente: ERMINI
Estensore: CASCINI

Illecito disciplinare nell’esercizio delle funzioni – Doveri del magistrato – Diligenza – I comportamenti che, violando i doveri di imparzialità correttezza, diligenza, laboriosità, riserbo, equilibrio e rispetto della dignità della persona, arrecano ingiusto danno o indebito vantaggio ad una delle parti – Grave violazione di legge determinata da ignoranza o negligenza inescusabile – Procuratore Aggiunto della Repubblica – Erronea iscrizione della notizia di reato nel registro delle notizie anonime di reato – Scarsa rilevanza del fatto – Inconfigurabilità.

Non configura l’illecito disciplinare nell’esercizio delle funzioni la condotta del Procuratore Aggiunto della Repubblica che abbia erroneamente iscritto la notizia di reato nel registro delle notizie anonime, sebbene l’atto sottoscritto fosse ratificato dal suo autore, e perciò niente affatto anonimo, allorquando le indagini si siano concluse con un decreto di archiviazione, stante l’accertata impossibilità di pervenire all’individuazione del responsabile del reato, ed altresì valutando la condotta ex post, sia possibile sostenere che in
caso di corretta e tempestiva iscrizione della denuncia querela nel registro delle notizie di reato, non si sarebbe comunque giunti alla identificazione dell’autore del reato e il procedimento penale si sarebbe ugualmente concluso con l’archiviazione.

Riferimenti normativi:
Decreto legisl.23 febbraio 2006,n.109, art.1 .
Decreto legisl.23 febbraio 2006,n.109, art.2, comma 1 lett.g).
Decreto legisl.23 febbraio 2006, n.109 art.3-bis.


ORD. n. 23 del 2019 – R.G. 106/2018

Presidente: GIGLIOTTI
Estensore: DAVIGO

Illecito disciplinare fuori dell’esercizio delle funzioni – L’uso della qualità di magistrato al fine di conseguire vantaggi ingiusti per sé o per altri – Presidente di Sezione Misure di Prevenzione – Nomina amministratore giudiziario – Promessa dell’utilità del coinvolgimento lavorativo del figlio del magistrato presso un ristorante – Strumentalizzazione della qualità e ingiusto vantaggio – Prova – Esclusione – Illecito disciplinare – Inconfigurabilità

Non configura l’illecito disciplinare fuori dell’esercizio delle funzioni dell’uso della qualità di magistrato al fine di conseguire vantaggi ingiusti per sé o per altri la condotta della spendita implicita della qualità di magistrato in relazione alla quale non risulta certa la prova della finalità al conseguimento del vantaggio ingiusto del coinvolgimento lavorativo del figlio del magistrato presso un ristorante ad opera del professionista cui era stato proposto, tempo prima, l’incarico di amministratore giudiziario.

Riferimenti normativi:
Decreto legisl. 23 febbraio 2006, n. 109, art. 3 comma 1, lett. a)


ORD. n. 137 del 2019 – R.G. 12/2018

Presidente: ERMINI
Estensore: BRAGGION

Illecito disciplinare nell’esercizio delle funzioni – Doveri del magistrato – Diligenza – La grave violazione di legge determinata da ignoranza o negligenza inescusabile – Sostituto Procuratore – Ritardata richiesta di declaratoria di inefficacia della misura cautelare – Ritardata trasmissione del fascicolo della misura da parte del Tribunale del Riesame – Illecito disciplinare – Inussistenza

Non integra l’illecito disciplinare nell’esercizio delle funzioni per grave violazione di legge determinata da ignoranza o negligenza inescusabile la condotta del Sostituto Procuratore che abbia richiesto con ritardo la revoca della misura cautelare (obbligo di dimora e divieto di avvicinamento) laddove il ritardo sia imputabile alla sovrapposizione del procedimento incidentale presso il Tribunale della libertà; alla corposità del fascicolo; agli inconvenienti emersi nella trasmissione degli atti inerenti le misure cautelari e alle problematiche interpretative, in termini di riferibilità delle misure a tutti i titoli di reato, dell’ordinanza applicativa delle misure

Riferimenti normativi:
Decreto legisl. 23 febbraio 2006, n. 109, art. 1 e 2 comma 1, lett. a) e g) , 2 comma 2


SENT. n. 138 del 2019 – R.G. 7/2018

Presidente: GIGLIOTTI
Estensore: DAVIGO

Illecito disciplinare nell’esercizio delle funzioni – Doveri del magistrato – Riserbo – Divulgazione, anche dipendente da negligenza, di atti del procedimento coperti dal segreto o di cui sia previsto il divieto di pubblicazione, nonché la violazione del dovere di riservatezza sugli affari in corso di trattazione, o sugli affari definiti, quando è idonea a ledere indebitamente diritti altrui – Sostituto Procuratore – Dovere di riservatezza – Divulgazione fatti noti – Illecito disciplinare – Esclusione.

Non integra l’illecito disciplinare nell’esercizio delle funzioni della divulgazione, anche dipendente da negligenza, di atti del procedimento coperti dal segreto o di cui sia previsto il divieto di pubblicazione, nonché la violazione del dovere di riservatezza sugli affari in corso di trattazione, o sugli affari definiti, quando è idonea a ledere indebitamente diritti altrui, il comportamento di un Sostituto procuratore il quale partcepi a un film-documentario che ricostruisce in forma scenica l’ipotesi accusatoria posta al vaglio dell’autorità giudicante di un caso di omicidio. Tale condotta non viola il dovere di riserbo del magistrato trattandosi di fatti pubblicamente noti e ampiamente discussi, anche al di fuori della sede processuale.

Riferimenti normativi:
Decreto legisl. 23 febbraio 2006, n. 109, art.2, comma 1, lett. u)


SENT. n. 33 del 2019 – R.G. 130/2017

Presidente: ERMINI
Estensore: DAVIGO

Illecito disciplinare nell’esercizio delle funzioni – Doveri del magistrato – Correttezza, diligenza e laboriosità – Giudice per le Indagini Preliminari – Emissione di ordinanza di applicazione di misura cautelare nei confronti di più persone con motivazione cumulativa e generica – Annullamento del Tribunale del Riesame per motivazione apparente – Utilizzazione delle risultanze istruttorie a fondamento di autentiche argomentazioni indiziarie indicative del ruolo di terzietà del giudice – Illecito disciplinare – Insussistenza

Non integra l’illecito disciplinare della emissione di provvedimenti privi di motivazione la condotta del Giudice per le Indagini Preliminari che applichi misure cautelari nei confronti di più persone e per diversi capi di imputazione con una motivazione cumulativa e generica, laddove l’ordinanza sia annullata dal Tribunale del Riesame per motivazione apparente ma essa non sia frutto di un mero copia – incolla delle risultanze istruttorie, in quanto invece queste ultime siano state utilizzate per porle a fondamento di autentiche argomentazioni indiziarie, rinvenibili nelle diverse posizioni degli indagati. Infatti va escluso ogni automatismo tra le ragioni dell’annullamento processuale del provvedimento per mancanza di autonoma valutazione ovvero per la presenza di motivazione apparente e le considerazioni da compiersi sul piano disciplinare in ordine alla condotta del magistrato, concernenti l’esigenza che nell’emissione del provvedimento cautelare il giudice faccia uso visibile della sua terzietà rispetto al pubblico ministero.

Riferimenti normativi:
Decreto legisl. 23 febbraio 2006, n. 109, art. 1 e 2, comma 1, lett. l)

 

Illecito disciplinare nell’esercizio delle funzioni – Doveri del magistrato – Correttezza, diligenza e laboriosità – Giudice per le Indagini Preliminari – Emissione di provvedimenti con motivazione apparente – Decreto di sequestro con motivazione che richiama per relationem l’ordinanza cautelare personale annullata dal Tribunale del Riesame per motivazione apparente – Illecito disciplinare – Insussistenza

Non integra l’illecito disciplinare della emissione di provvedimenti privi di motivazione la condotta del Giudice per le Indagini Preliminari che emetta un decreto di sequestro giustificando la sussistenza del fumus delicti con richiamo per relationem alla motivazione di un’ordinanza cautelare personale già annullata dal Tribunale del Riesame per motivazione apparente, laddove dall’ordinanza cautelare personale sia comunque desumibile il fumus commissi delicti richiesto per la cautela reale.

Riferimenti normativi:
Decreto legisl. 23 febbraio 2006, n. 109, art. 1 e 2, comma 1, lett. l)


SENT. n. 136 del 2019 – R.G. 13/2019

Presidente: ERMINI
Estensore: CASCINI

Illecito disciplinare nell’esercizio delle funzioni – Doveri del magistrato – Diligenza – Il reiterato, grave e ingiustificato ritardo nel compimento degli atti relativi all’esercizio delle funzioni – Consigliere della Corte di Cassazione – Giustificazione dei ritardi – Condizioni oggettive e soggettive – Lutto – Illecito disciplinare – Scarsa rilevanza

Non integra l’illecito disciplinare del reiterato grave ed ingiustificato ritardo nel compimento degli atti relativi all’esercizio delle funzioni, la condotta del magistrato il quale, nella qualità di Consigliere della Corte di Cassazione, abbia depositato alcuni provvedimenti con ritardi gravi e reiterati e non abbia rispettato il piano di rientro, allorquando i ritardi riscontrati non siano addebitabili a sue carenze organizzative ma alla condizione soggettiva di inesigibilità della condotta, dovuta alla necessità di elaborare un grave lutto. Valutando anche l’intera carriera del magistrato il fatto risulta di scarsa rilevanza.

Riferimenti normativi:
Decreto legisl. 23 febbraio 2006, n. 109, art. 1 e 2, comma 1, lett. q)
Decreto legisl. 23 febbraio 2006, n. 109, art. 3 bis


ORD. n. 132 del 2019 – R.G. 13/2019

Presidente: ERMINI
Estensore: CASCINI

Illecito disciplinare nell’esercizio delle funzioni – Doveri del magistrato – Diligenza e laboriosità – I comportamenti che arrecano ingiusto danno o indebito vantaggio a una delle parti – Consigliere di Corte di Appello – Ritardato deposito della motivazione – Prescrizione del reato – Mutamento giurisprudenziale – Illecito disciplinare – Insussistenza.

Non integra l’illecito disciplinare del comportamento che arreca ingiusto danno o indebito vantaggio a una delle parti, la condotta del Consigliere di Corte di Appello che deposita con grave ritardo la motivazione della sentenza allorquando il ritardo non abbia inciso sulla
prescrizione, maturata ancor prima della celebrazione del rito collegiale in ragione di un nuovo arresto della giurisprudenza di legittimità sul calcolo della sospensione del termine di prescrizione in caso di rinvio per legittimo impedimento del difensore, non avendo la sua
condotta apportato alcun vantaggio agli imputati.

Riferimenti normativi:
Decreto legislativo 23 febbraio 2006 n. 109 art. 1 e 2 lett. c).


SENT. n. 127 del 2019 – R.G. 139/2017-87/2018

Presidente: GIGLIOTTI
Estensore: DAVIGO

Illecito disciplinare nell’esercizio delle funzioni – Doveri del magistrato – Diligenza – Il reiterato, grave e ingiustificato ritardo nel compimento degli atti relativi all’esercizio delle funzioni – Consigliere Corte di Appello – Giustificazione dei ritardi – Circostanze oggettive e soggettive – Giudizio di proporzionalità ragionevolezza – Illecito disciplinare – Insussistenza.

Non integra l’illecito disciplinare del reiterato grave ed ingiustificato ritardo nel compimento degli atti relativi all’esercizio delle funzioni, la condotta del magistrato il quale abbia depositato alcuni provvedimenti con ritardi gravi e reiterati e non abbia rispettato il piano di rientro, allorquando, in esito a un giudizio di proporzionalità ragionevolezza, sono provate delle condizioni oggettive e soggettive di inesigibilità della condotta quali: le criticità presenti nell’ufficio giudiziario di appartenenza; la mole di lavoro concretamente riversatasi sul magistrato; la qualità dei procedimenti trattati e definiti; gli indici di laboriosità e lo sforzo profuso per l’abbattimento dell’arretrato. In tali ipotesi, anche valutando l’intera carriera del magistrato, sussiste l’esimente della giustificabilità del ritardo nel deposito dei provvedimenti con conseguente esclusione della punibilità dell’incolpato.

Riferimenti normativi:
Decreto legisl. 23 febbraio 2006, n. 109, art. 1 e 2, comma 1, lett. n) e q)


ORD. n. 101 del 2019 – R.G. 21/2019

Presidente: ERMINI
Estensore: CASCINI

Illecito disciplinare nell’esercizio delle funzioni – Doveri del magistrato – Diligenza – Grave violazione di legge determinata da ignoranza o negligenza inescusabile – GIP – Omesso controllo della scadenza del termine massimo della custodia cautelare – Procedimento pendente dinanzi alla Suprema Corte – Rinvio della trattazione a data successiva allo spirare del termine di efficacia della misura cautelare – Illecito disciplinare – Insussistenza

Non integra l’illecito disciplinare nell’esercizio delle funzioni per grave violazione di legge determinata da ignoranza o negligenza inescusabile la condotta del GIP che non dispone tempestivamente la scarcerazione dell’imputato per scadenza del termine massimo di durata della custodia cautelare, qualora si accerti che vi è stato un rinvio della trattazione del procedimento pendente dinanzi alla Corte di Cassazione, con fissazione in data successiva allo spirare del termine di efficacia della misura cautelare, laddove la nuova decorrenza del
termine non sia manifesta e l’incolpato non sia nella disposizione degli atti del procedimento.

Riferimenti normativi:
Decreto legislativo 23 febbraio 2006 n. 109 art. 1 e 2, comma 1, lett. a) e g)


SENT. n. 89 del 2019 – R.G. 64/2018

Presidente: ERMINI
Estensore: DAVIGO

Illecito disciplinare nell’esercizio delle funzioni – Doveri del magistrato – Diligenza – Il reiterato, grave e ingiustificato ritardo nel compimento degli atti relativi all’esercizio delle funzioni –Consigliere Corte di Appello – Giustificazione dei ritardi – Mutamento delle funzioni – Condizione soggettiva di pendenza di un procedimento penale e disciplinare – Giudizio di proporzionalità – ragionevolezza – Illecito disciplinare – Scarsa rilevanza

Non integra l’illecito disciplinare del reiterato grave ed ingiustificato ritardo nel compimento degli atti relativi all’esercizio delle funzioni, la condotta del magistrato il quale abbia depositato alcuni provvedimenti con ritardi gravi e reiterati e non abbia rispettato il piano di rientro, allorquando, in esito a un giudizio di proporzionalità ragionevolezza, sono provate delle condizioni oggettive e soggettive di inesigibilità della condotta quali: il mutamento delle funzioni in esito a un trasferimento in prevenzione; una grave situazione personale determinata dalla pendenza di procedimento penale e disciplinare a suo carico; una grave situazione familiare, determinata dalle condizioni di salute della madre. In tali ipotesi, anche valutando l’intera carriera del magistrato, sussiste, la condizione di scarsa rilevanza del fatto.

Riferimenti normativi:
Decreto legisl. 23 febbraio 2006, n. 109, art. 1 e 2, comma 1, lett. n) e q)
Decreto legisl. 23 febbraio 2006, n. 109, art. 3 bis


SENT. n. 88 del 2019 – R.G. 110/2018

Presidente: ERMINI
Estensore: CASCINI

Illecito disciplinare nell’esercizio delle funzioni – Grave violazione di legge determinata da ignoranza o negligenza inescusabile – Sostituto procuratore – Esercizio della azione penale per una fattispecie non ancora entrata in vigore al momento della commissione del fatto – Mera disattenzione – Inoffensività in concreto – Illecito disciplinare – Insussistenza.

Non integra l’illecito disciplinare di cui all’art. 1, comma 2, lett. g) d.lgs. n. 109/2006 il comportamento del Sostituto procuratore che, nel redigere una richiesta di rinvio a giudizio, abbia incluso imputazioni riferite a una fattispecie non ancora entrata in vigore al momento
della commissione del fatto laddove, valutata la complessità dell’atto redatto, si possa riconoscere il carattere della mera disattenzione e, dunque, l’assenza della gravità e inescusabilità della condotta. Ciò anche alla luce della accertata inoffensività in concreto del comportamento essendosi il giudizio chiuso con una sentenza di non luogo a provvedere.

Riferimenti normativi:
Decreto legislativo 23 febbraio 2006 n. 109 art. 1, g)


SENT. n. 84 del 2019 – R.G. 83/2018

Presidente: ERMINI
Estensore: GIGLIOTTI

Illecito disciplinare nell’esercizio delle funzioni – Doveri del magistrato – Diligenza – Grave violazione di legge determinata da ignoranza o negligenza inescusabile – Presidente del collegio penale – Omesso controllo della scadenza del termine massimo della custodia cautelare – Opzione interpretativa delle ipotesi di sospensione dei termini non implausibile – Illecito disciplinare – Insussistenza.

Non integra l’illecito disciplinare nell’esercizio delle funzioni per grave violazione di legge determinata da ignoranza o negligenza inescusabile la condotta del magistrato che, in qualità di Presidente del collegio penale, individua un errata termine di scadenza della custodia cautelare in carcere laddove si tratti di una opzione interpretativa non implausibile. (Nel caso di specie il collegio aveva ritenuto che la richiesta di rinvio formulata concordemente da tutti i difensori a seguito di contestazione suppletiva consentisse la sospensione dei
termini di custodia cautelare anche oltre il termine massimo di cui all’art. 304 co. 6 c.p.p.).

Riferimenti normativi:
Decreto legislativo 23 febbraio 2006 n. 109 art. 2, comma 1, lett. a) e g)


SENT. n. 83 del 2019 – R.G. 85/2016

Presidente: ERMINI
Estensore: GIGLIOTTI

Illecito disciplinare nell’esercizio delle funzioni – Doveri del magistrato – Diligenza – Grave violazione di legge determinata da ignoranza o negligenza inescusabile – GUP – Omesso controllo della scadenza del termine massimo della custodia cautelare – Carico di lavoro – Disfunzioni organizzative – Episodicità del fatto – Mancanza strepitus fori – Scarsa rilevanza del fatto – Illecito disciplinare – Insussistenza.

Non integra l’illecito disciplinare nell’esercizio delle funzioni per grave violazione di legge determinata da ignoranza o negligenza inescusabile la condotta del Giudice della udienza preliminare che abbia omesso di effettuare il necessario controllo sulla scadenza del termine massimo di durata della misura cautelare custodiale determinando il ritardo della stessa per 26 giorni allorquando: 1) il magistrato sia risultato gravato da un enorme carico di lavoro; 2) sono state provate consistenti disfunzioni organizzative dell’ufficio; 3) non sia derivato strepitus, essendo la circostanza emersa solo a seguito di ispezione ministeriale avvenuta a distanza di tre anni dal fatto; 6) l’episodio si collochi quale episodio del tutto isolato.

Riferimenti normativi:
Decreto legislativo 23 febbraio 2006 n. 109 art. 1 e 2, comma 1, lett. a) e g)
Decreto legislativo 23 febbraio 2006 n. 109 art. 3 bis


ORD. n. 79 del 2019 – R.G. 63/2018

Presidente: ERMINI
Estensore: MANCINETTI

Non integra l’illecito disciplinare nell’esercizio delle funzioni per grave violazione di legge determinata da ignoranza o negligenza inescusabile la condotta del magistrato che, valutate le condizioni oggettive in cui si è verificata, ha prestato un ragionevole affidamento sull’assenza di cause di imminente scadenza della misura custodiale, mancando l’elemento
della inescusabilità della negligenza

Non integra l’illecito disciplinare nell’esercizio delle funzioni per grave violazione di legge determinata da ignoranza o negligenza inescusabile la condotta del magistrato che, valutate le condizioni oggettive in cui si è verificata, ha prestato un ragionevole affidamento
sull’assenza di cause di imminente scadenza della misura custodiale, mancando l’elemento della inescusabilità della negligenza

Riferimenti normativi:
Decreto legislativo 23 febbraio 2006 n. 109 art. 1 e 2, comma 1, lett. a) e g)

 

Illecito disciplinare nell’esercizio delle funzioni – Doveri del magistrato – Diligenza – Grave violazione di legge determinata da ignoranza o negligenza inescusabile – Giudice Riqualificazione del fatto in un reato inidoneo a consentire la misura custodiale – Omessa scarcerazione – Scarsa rilevanza – Illecito disciplinare – Insussistenza

Non integra l’illecito disciplinare nell’esercizio delle funzioni per grave violazione di legge determinata da ignoranza o negligenza inescusabile la condotta del magistrato che omette di provvedere alla scarcerazione dell’imputato, quale conseguenza della derubricazione del reato in una fattispecie inidonea a consentire la permanenza della misura coercitiva, laddove la condotta sia stata accertata a distanza di circa cinque anni dai fatti; l’imputato non abbia presentato istanza di riparazione del danno per ingiusta detenzione; il difensore abbia
avanzato richiesta di revoca della misura degli arresti domiciliari successivamente all’avvenuta scarcerazione dell’imputato; l’incolpato vanti un eccellente profilo professionale; il fatto è del tutto isolato all’interno di un percorso professionale lusinghiero; la condotta non ha leso l’immagine del magistrato e più in generale dell’amministrazione della giustizia considerata la stima e la considerazione goduta dall’incolpato nell’ambiente giudiziario. Le circostanze del caso concreto escludono, quindi, l’illecito per scarsa rilevanza del fatto.

Riferimenti normativi:
Decreto legislativo 23 febbraio 2006 n. 109 art. 1 e 2, comma 1, lett. a) e g)
Decreto legislativo 23 febbraio 2006 n. 109 art. 3 bis


ORD. n. 76 del 2019 – R.G. 109/2018

Presidente: ERMINI
Estensore: DAVIGO

Illecito disciplinare nell’esercizio delle funzioni – Doveri del magistrato – Diligenza – Grave violazione di legge determinata da ignoranza o negligenza inescusabile – Gip – Decreto di archiviazione con motivazione “per relationem” contenente termini spregiativi della condotta del denunciante – Illecito disciplinare – Insussistenza.

Non integra l’illecito disciplinare di cui all’art. 1, comma 1 e 2, lett. a) e g) d.lgs. n. 109/2006 il recepimento nell’ordinanza di archiviazione delle argomentazioni “in fatto e in diritto” svolte dal p.m. laddove il GIP abbia utilizzato un modulo prestampato. Deve, in tali casi, ritenersi che il giudice abbia fatto riferimento esclusivamente alle ragioni giuridiche a sostegno della richiesta di archiviazione e non anche alle valutazioni meramente introduttive della stessa.

Riferimenti normativi:
Decreto legislativo 23 febbraio 2006 n. 109 art. 1, lett. a) e g)


ORD. n. 55 del 2019 – R.G. 4 – 77/2018

Presidente: DONATI
Estensore: CASCINI

Illecito disciplinare nell’esercizio delle funzioni – Doveri del magistrato – Diligenza – Laboriosità – Giudice – Emissione di provvedimenti privi di motivazione – Ordinanze emesse a conclusione di procedimenti di protezione internazionale – Motivazione contenente trascrizioni di articoli in lingua inglese – Illecito disciplinare – Insussistenza

Non integra l’illecito disciplinare della emissione di provvedimenti privi di motivazione la condotta del Giudice che inserisca nella motivazione di ordinanze emesse a conclusione di procedimenti di protezione internazionale alcuni passaggi costituiti dalla trascrizione di
articoli in lingua inglese estratti da siti internet, specificando nella parte finale del provvedimento una sia pur succinta motivazione in lingua italiana delle ragioni della decisione. L’inserimento di testi tratti da internet in lingua straniera e non tradotti in italiano è sicuramente indice di scarsa professionalità, ma non determina automaticamente l’assoluto difetto di motivazione necessario ad integrare l’illecito disciplinare di cui all’art. 2, comma 1, lett. l) Decreto legisl. 23 febbraio 2006, n. 109.

Riferimenti normativi:
Decreto legisl. 23 febbraio 2006, n. 109, art. 1 e 2, comma 1, lett. l)


ORD. n. 47 del 2019 – R.G. 73-107/2017

Presidente: GIGLIOTTI
Estensore: MANCINETTI

Illecito disciplinare nell’esercizio delle funzioni – Doveri del magistrato – Diligenza – Grave violazione di legge determinata da ignoranza o negligenza inescusabile – Sostituto Procuratore della Repubblica – Omessa iscrizione nel registro delle notizie di reato del nominativo della persona alla quale il reato è attribuito – Attività di interpretazione – Sindacabilità in sede disciplinare – Interpretazione inesatta ma non implausibile – Illecito disciplinare – Insussistenza

Non integra l’illecito disciplinare nell’esercizio delle funzioni la condotta del Sostituto Procuratore della Repubblica che abbia omesso di iscrivere nel registro delle notizie di reato il nominativo di una persona sentita a sommarie informazioni, nei cui confronti erano emersi elementi indizianti, laddove tale scelta sia fondata su un’interpretazione giuridica non condivisibile ma non del tutto implausibile o macroscopicamente errata, considerando anche che l’attività interpretativa sottesa all’applicazione dell’art. 335 c.p.p. è estremamente delicata e i margini di opinabilità in materia possono essere in concreto estremamente elevati. Il sindacato sulle attività di interpretazione delle norme e di valutazione del fatto incide direttamente sul principio costituzionale di indipendenza del magistrato e dunque i casi e i limiti di tale sindacato vanno definiti e applicati con estremo rigore.

Riferimenti normativi:
Decreto legisl. 23 febbraio 2006, n. 109, art. 1 e 2, comma 1, lett. g)


ORD. n. 42 del 2019 – R.G. 56/2018

Presidente: ERMINI
Estensore: MANCINETTI

Illecito disciplinare nell’esercizio delle funzioni – Doveri del magistrato – Diligenza – La grave violazione di legge determinata da ignoranza o negligenza inescusabile – Giudice del Tribunale del Riesame – Perdita di efficacia della misura cautelare e ritardata adozione di provvedimento di scarcerazione – Gravi impedimenti – Errore scusabile – Illecito disciplinare – Esclusione

Non integra l’illecito disciplinare nell’esercizio delle funzioni per grave violazione di legge determinata da ignoranza o negligenza inescusabile la condotta del Giudice del Tribunale del Riesame, relatore del procedimento, che abbia ritardato il deposito della motivazione dell’ordinanza che aveva rigettato l’istanza di riesame, così provocando la perdita di efficacia della misura cautelare, e abbia omesso di adottare alcuna iniziativa affinché venisse disposta l’immediata scarcerazione degli indagati, che interveniva con un ritardo di sei giorni, allorquando sia risultata la sussistenza di impedimenti gravissimi che abbiano precluso al magistrato di assolvere il dovere di garantire il diritto costituzionale alla libertà personale, quali una grave debilitazione fisica del magistrato e una situazione familiare critica, fonte di preoccupazione e di impegno per l’interessato. In tal caso la condotta del magistrato, contrassegnata da evidente colpa, non può ritenersi determinata da una negligenza di natura grave e, come tale, inescusabile, cosicché la sussistenza dell’illecito è esclusa per mancanza del requisito della inescusabilità della negligenza.

Riferimenti normativi:
Decreto legisl. 23 febbraio 2006, n. 109, art. 1 e 2 comma 1, lett. a) e g)


ORD. n. 11 del 2019 – R.G. 46/2018

Presidente: GIGLIOTTI
Estensore: CASCINI

Illecito disciplinare nell’esercizio delle funzioni – Doveri dei magistrato – Diligenza – La grave violazione di legge determinata da ignoranza o negligenza inescusabile – Giudice penale – Omessa tempestiva scarcerazione alla scadenza del termine massimo della custodia cautelare – Annullamento della sentenza di condanna d’appello- Mancata comunicazione da parte della Corte di Cassazione della fissazione dell’udienza e dell’esito del ricorso-Irrevocabilità della condanna per altre imputazioni – Assenza danno ingiusto-Illecito disciplinare – Inconfigurabilità.

Deve pronunciarsi non doversi procedere, essendo rimasti esclusi gli addebiti consistiti nella grave violazione di legge determinata da ignoranza o negligenza inescusabile, nel caso di condotta del Presidente di Sezione della Corte d’appello che abbia ritardato il provvedimento di scarcerazione, in sede di giudizio di rinvio, allorquando risulti l’omessa comunicazione da parte della Corte di Cassazione della fissazione dell’udienza e dell’esito del ricorso (come previsto dalla Circ.Min.N.131.52.542/90), nel caso in cui il periodo trascorso indebitamente in stato di custodia cautelare dall’imputato sia stato interamente computato nella pena pronunciata dalla sentenza di condanna emessa in sede di rinvio, tenuto conto infine dell’intervenuto passaggio in giudicato di parte della sentenza di condanna.

Riferimenti normativi:
Decreto legislativo 23 febbraio 2006, n. 109, art. 1 e 2, comma 1, lett.a) e g).


SENT. n. 138/2019 – R.G. 7/2018

Presidente: ERMINI
Estensore:  GIGLIOTTI

Illecito disciplinare nell’esercizio delle funzioni – Doveri del magistrato – Reiterata o grave inosservanza delle norme regolamentari o delle disposizioni sul servizio giudiziario o sui servizi organizzativi e informatici adottate dagli organi competenti – Sostituto Procuratore – Rilascio di una intervista – Mancata preventiva informazione al Procuratore – Illecito disciplinare – Insussistenza.

Non integra l’illecito disciplinare nell’esercizio delle funzioni della reiterata o grave inosservanza delle norme regolamentari o delle disposizioni sul servizio giudiziario o sui servizi organizzativi e informatici adottate dagli organi competenti la condotta del Sostituto Procuratore che rilascia una intervista senza informare preventivamente il Procuratore della Repubblica allorquando il progetto organizzativo non ha una previsione in tale senso.

Riferimenti normativi:
Decreto legisl. 23 febbraio 2006, n. 109, art.2, comma 1, lett. n)


ORD. n. 10 2019 – R.G. 52/2018

Presidente: ERMINI
Estensore: GIGLIOTTI

Illecito disciplinare nell’esercizio delle funzioni-Doveri del magistrato-Correttezza- Equilibrio-Riserbo-I comportamenti abitualmente o gravemente scorretti nei confronti delle parti, dei loro difensori, dei testimoni o di chiunque abbia rapporti con il magistrato nell’ambito dell’ufficio giudiziario, ovvero nei confronti di altri magistrati o di collaboratori-giudice civile-Utilizzo di toni ed espressioni accese scherzosamente intimidatorie nei confronti delle parti-Tentativo di conciliazione- Inconfigurabilità.

Deve essere pronunciata ordinanza di non luogo a procedere nei confronti del giudice civile che abbia, con fare scherzoso ed in guisa di semplice battuta estemporanea, tentando di stemperare il clima dell’udienza (tenuto conto dei rapporti critici tra le parti) pronunciato la frase “questo marchio lei lo deve abbandonare.. io sono e sarò la sua bestia nera… è inutile che facciate reclamo perché perderete..”. Ed invero nel caso di specie, per quanto si possa dissentire dall’efficacia di tale modalità di conduzione dell’udienza, non risultano sussistere gli estremi positivamente richiesti per l’integrazione dell’illecito della grave scorrettezza.

Riferimenti normativi:
Decreto legislativo 23 febbraio 2006 n.109 art. 2 co.1 lett.d).


ORD. n. 116 del 2019 – R.G. 45/2019

Presidente: GIGLIOTTI
Estensore: DAVIGO

Illecito disciplinare nell’esercizio delle funzioni – Doveri del giudice – Imparzialità e correttezza – Consapevole inosservanza dell’obbligo di astensione nei casi previsti dalla legge – Sostituto procuratore – Parte civile difesa da un prossimo congiunto del pm – Mancata consapevolezza del presupposto dell’astensione – Illecito disciplinare – Insussistenza.

Non integra l’illecito disciplinare nell’esercizio delle funzioni la condotta del Sostituto procuratore che abbia omesso di astenersi dalla trattazione di un processo, in cui una delle parti civile era difesa da un suo prossimo congiunto, laddove la condotta sia stata dettata da un errore in ordine al presupposto della astensione.

Riferimenti normativi:
Decreto legislativo 23 febbraio 2006 n. 109 art. 1 e 2 lett. c).


SENT. n. 8 del 2019 – R.G. 118/2016

Presidente: LEONE
Estensore: PONTECORVO

Illecito disciplinare nell’esercizio delle funzioni – Doveri del magistrato-Correttezza – I comportamenti abitualmente o gravemente scorretti nei confronti delle parti, dei loro difensori, dei testimoni o di chiunque abbia rapporti con il magistrato nell’ambito dell’ufficio giudiziario, ovvero nei confronti di altri magistrati o di collaboratori – Sostituto Procuratore della Repubblica – Argomenti della requisitoria che arrecano sospetto nei confronti dei componenti del Tribunale del Riesame – Illecito disciplinare – Insussistenza.

Non integra l’illecito disciplinare nell’esercizio delle funzioni per comportamenti gravemente scorretti nei confronti delle parti, dei loro difensori, dei testimoni o di chiunque abbia rapporti con il magistrato nell’ambito dell’ufficio giudiziario, ovvero nei confronti di altri magistrati o di collaboratori, la condotta del magistrato, sostituto procuratore della Repubblica, il quale nel corso del giudizio abbreviato, lungi dal formulare contestazioni in punto di diritto o di valutazione della prova, utilizzando le generiche affermazioni del collaboratore di giustizia e dell’imputato, abbia insinuato dubbi sulla imparzialità e serenità di giudizio dei giudici del riesame, qualora risulti che le argomentazioni utilizzate, anche se potenzialmente offensive, abbiano rispettato il requisito della continenza formale attenendosi in modo diretto all’oggetto della controversia.

Riferimenti normativi:
Decreto legisl.23 febbraio 2006,n.109, art.1
Decreto legisl.23 febbraio 2006 n.109 art.2, comma 1 lett.d).


ORD. n. 201 del 2018 – R.G.76/2017

Presidente: LEGNINI
Estensore: NAPOLEONE

Illeciti disciplinare nell’esercizio delle funzioni-Doveri del magistrato–Correttezza- Riserbo-Pubbliche dichiarazioni o interviste che riguardino i soggetti coinvolti negli affari in corso di trattazione, ovvero trattati e non definiti con provvedimento non soggetto a impugnazione ordinaria, quando sono dirette a ledere indebitamente diritti altrui nonché la violazione del divieto di cui all’art.5 comma 2 del decreto legislativo 20 febbraio 2006 n.106-Consigliere della Corte di Cassazione-Elemento soggettivo del dolo intenzionale-Illecito disciplinare Inconfigurabilità.

La Sezione disciplinare deve dichiarare il non luogo a procedere, per essere rimasti esclusi gli addebiti, allorquando il magistrato in costanza delle funzioni di Consigliere presso la Corte di Cassazione, avendo svolto in precedenza le funzioni di Sostituto Procuratore della Repubblica, abbia rilasciato un intervista pubblicata su di un quotidiano regionale volta a rivendicare la correttezza del proprio operato di inquirente nell’ambito di un giudizio pervenuto in grado di appello. Ciò allorquando l’intervista non abbia contenuto denigratorio né offensivo e la condotta non sia diretta intenzionalmente a ledere l’altrui diritto. Ed invero il diverso dato letterale della lett.v) rispetto alla lett.u) impone che l’elemento soggettivo vada qualificato come dolo intenzionale.

Riferimenti normativi:
Decreto legisl.23 febbraio 2006,n.109, art.1 e 2 lett.v).


ORD. n. 163 del 2018 – R.G.8/2018

Presidente: LEGNINI
Estensore: NAPOLEONE

Illecito disciplinare nell’esercizio delle funzioni-Doveri del magistrato–Correttezza- Riserbo-Equilibrio-La divulgazione, anche dipendente da negligenza, di atti del procedimento coperti dal segreto o di cui sia previsto il divieto di pubblicazione, nonché la violazione del dovere di riservatezza sugli affari in corso di trattazione, o sugli affari definiti, quando è idonea a ledere indebitamente diritti altrui –Il sollecitare la pubblicità di notizie attinenti alla propria attività di ufficio ovvero il costituire e l’utilizzare canali informativi personali riservati o privilegiati-Sostituto Procuratore
della Repubblica-Illecito disciplinare Inconfigurabilità.

La Sezione disciplinare deve dichiarare il non farsi luogo al dibattimento, per essere rimasti esclusi gli addebiti allorquando il magistrato del pubblico ministero, incolpato di avere preso parte alla realizzazione di un documentario televisivo avente ad oggetto un procedimento penale dal medesimo magistrato definito, dalla notevole risonanza mediatica, abbia, invece, meramente accettato una proposta da un’azienda operante nel settore dell’intrattenimento, abbia usato espressioni e tenuto condotte inidonee a ledere indebitamente diritti altrui e a rivivificare la colpevolezza degli imputati, risolvendosi nella narrazione dei fatti processuali del tutto analoga a quella che può essere contenuta in un libro scritto ad un anno di distanza dai fatti.

Riferimenti normativi:
Decreto legisl.23 febbraio 2006,n.109, art.1 e 2 lett.u) e aa).


SENT. n. 212 del 2018 – R.G.68/2015

Presidente: LEONE
Estensore: SANGIORGIO

Illecito disciplinare nell’esercizio delle funzioni-Doveri del magistrato-Correttezza- Diligenza-La reiterata e grave inosservanza delle norme regolamentari o delle disposizioni sul servizio giudiziario o sui servizi organizzativi e informatici adottate dagli organi competenti-Sostituto procuratore nazionale antimafia-Violazione delle modalità di conduzione e di finalità dei colloqui investigativi di cui all’art.18-bis Ord. pen. e di esercizio dell’attività di coordinamento investigativo-Disapplicazione di fatto per sopravvenute disposizioni- Illecito disciplinare- Insussistenza.

Non integra l’illecito disciplinare nell’esercizio delle funzioni per la reiterata e grave inosservanza delle norme regolamentari o delle disposizioni sul servizio giudiziario o sui servizi organizzativi e informatici adottate dagli organi competenti la condotta del sostituto
procuratore nazionale antimafia che sia incolpato della violazione delle norme di circolare emanata da un Procuratore Nazionale Antimafia al quale è subentrato un successore, allorquando risulti la costante osservanza da parte dell’incolpato delle direttive diversamente impartite dal nuovo Procuratore Nazionale Antimafia, pur in mancanza di una formale revoca della precedente circolare.

Riferimenti normativi:
Decreto legisl.23 febbraio 2006 n.109, art. 1 e 2 primo comma lett.n) anche in relazione agli artt.18-bis della L.26 luglio 1975 n.354 e 371-bis c.p.p.


SENT. n. 127 del 2017 – R.G. 31/2016

Presidente: LEGNINI
Estensore: PONTECORVO

Illecito disciplinare nell’esercizio delle funzioni – Doveri del magistrato – Riserbo – Le pubbliche dichiarazioni o interviste che riguardino i soggetti coinvolti negli affari in corso di trattazione, ovvero trattati e non definiti con provvedimento non soggetto a impugnazione ordinaria, quando sono dirette a ledere indebitamente diritti altrui – Magistrato del pubblico ministero – Profilo facebook – Inserimento di notizie relative allo stato di salute e all’abbigliamento di un attore, coinvolto nel crollo di un edificio e parte di un procedimento – Natura – Notizie – Esclusione – Notorietà – Illecito disciplinare – Insussistenza.

o interviste che riguardino i soggetti coinvolti negli affari in corso di trattazione, ovvero trattati e non definiti con provvedimento non soggetto a impugnazione ordinaria, quando sono dirette a ledere indebitamente diritti altrui, la condotta del magistrato del pubblico ministero il quale inserisca nel proprio profilo facebook notizie relative allo stato di salute e all’abbigliamento di un attore coinvolto nel crollo di un edificio, parte di un procedimento, qualora tali circostanze non possano essere considerate notizie e risultino corrispondenti alla normale condizione di un soggetto coinvolto in un simile evento.

Riferimenti normativi:
Decreto legisl. 23 febbraio 2006, n. 109, art. 2, comma 1, lett. v)

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