Cassazione

Presunzione d’innocenza, il silenzio non impedisce il diritto alla riparazione

Prima sentenza sulle norme in vigore da dicembre: cambia l’orientamento.
Enrico Costa: “Finalmente la Cassazione prende atto di una mia lunga battaglia. È stato necessario scrivere una norma di legge per “stoppare” una inaccettabile giurisprudenza che usa il diritto al silenzio contro chi se ne avvale”.

Tratto daIl Sole 24 Ore, testatadel 19 marzo 2022

di Giovanni Negri

Diritto al silenzio rafforzato con la nuova disciplina della presunzione d’innocenza. Tanto da far ritenere ormai superato l’orientamento che rendeva impossibile la riparazione per ingiusta detenzione a favore dell’imputato che ha esercitato il diritto al silenzio, configurando un caso di colpa grave, di impedimento al riconoscimento del risarcimento. Lo afferma ora, ed è la prima sentenza sulla disciplina che ha recepito nel nostro ordinamento la direttiva comunitaria, la Cassazione, con la sentenza n. 8616 della Quarta sezione penale. Il tutto mentre fa discutere la previsione di uno specifico illecito disciplinare, nel contesto della riforma di ordinamento giudizio e Csm, per sanzionare i magistrati e in particolare il procuratore che non rispettano i vincoli introdotti in materia di comunicazione delle indagini.

Nella vicenda su cui è intervenuta la Cassazione, i giudici di merito avevano negato l’accesso alla riparazione, valorizzando il fatto che un uomo, coinvolto a titolo di correo in una rapina, avrebbe potuto chiarire il quadro indiziario aiutando Io svolgimento dell’inchiesta.

Un contributo chiarificatore che invece era mancato, si sottolinea, per ben due volte.
La Cassazione inizialmente “bacchetta” i giudici per avere motivato il rigetto della domanda sulla base del solo silenzio conservato dall’uomo nel corso di due interrogatori, ricordandone la capacità di spiegare i fatti emersi nell’inchiesta e il conseguente ostacolo all’accertamento dei fatti. Tuttavia i giudici hanno trascurato di indicare altri comportamenti, diversi dal silenzio, tali da fare ritenere giustificata la detenzione.

In ogni caso, ricorda ancora la sentenza, l’orientamento dei giudici di merito è coerente con quello seguito finora dalla Cassazione, per la quale deve essere conciliato il diritto al silenzio e l’esercizio di facoltà riconosciute all’indagato/imputato con l’incidenza che tale comportamento può assumere in termini di condotta gravemente imprudente o negligente da parte di chi, pur a conoscenza di fatti idonei a smentire il quadro indiziario a fondamento della misura cautelare, ostacola l’accertamento dei fatti e contribuisce a provocare la falsa apparenza di un reato.

Un orientamento che tuttavia ora è superato per effetto dell’entrata in vigore dal 14 dicembre scorso del decreto legislativo 188 / 21, con il quale sono stati rafforzati alcuni profili della presunzione d’innocenza e della partecipazione al processo stabilendo, tra l’altro, che l’esercizio del diritto al silenzio, riconosciuto dal Codice di procedura penale all’articolo 64, comma 3, lettera b ), non incide sul diritto alla riparazione.

 

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